Lâart. 33 CCNL dei bancari non contempla anche lâobbligo di comunicazione dellâimpugnativa del PM.
Pubblicato il 24/06/16 19:19 [Doc.1249]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 13049/2016, Ud. 17/2/2016, Dep. 23/6/2016.
La Suprema Corte ha accolto lo specifico motivo di ricorso avanzato da un dipendente di Banca, cassando con rinvio, sul punto, la sentenza di seconde cure.
Infatti, secondo gli Ermellini,
⢠atteso il contenuto della previsione contrattuale di cui allâart. 33 del CCNL del settore creditizio, secondo cui âIl lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dellâautorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata lâazione penale per reato che comporti lâapplicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia allâazienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanziaâ,
⢠la finalità di detta norma collettiva consiste nel rendere il datore di lavoro compiutamente e precisamente informato di vicende potenzialmente incidenti sul legame fiduciario tra le parti,
per il che,
⢠ai fini dellâassolvimento dellâobbligo in argomento, è sufficiente che il dipendente dia puntuale ed immediata notizia al datore di lavoro dellâesistenza di indagini penali preliminari nei suoi confronti o dellâinizio del procedimento penale a suo carico o della ricezione dellâinformazione di garanzia, per cui ogni altra pretesa di adempimento di comunicazione che non rientri in quelle sopra previste resta fuori dalla prescrizione contrattuale in esame e non può essere fatta oggetto di contestazione disciplinare. Dâaltra parte, la norma collettiva di cui trattasi è chiaramente riferita alla fase preliminare delle indagini penali ed allâesercizio dellâazione penale e non contempla affatto un obbligo di comunicazione endoprocedimentale quale potrebbe essere, come nella fattispecie oggetto di contestazione, quello dellâimpugnazione esperita Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione, atteso che la disposizione in esame risponde alla logica di porre la parte datoriale nella condizione di conoscere da subito lâinizio dellâazione penale nei confronti del suo dipendente al fine di poter effettuare tempestivamente le valutazioni disciplinari di sua competenza. Né può pretendere di equiparare in tale contesto lâimpugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione allâesercizio dellâazione penale, stante il principio della irretrattabilità dellâazione penale.
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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