Il nuovo fumus per l'emissione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c.
Pubblicato il 18/10/23 08:38 [Doc.12508]
di Redazione IL CASO.it


Appello Bari, 25 settembre 2023. Pres. Ancona. Rel. Gaeta.

Inibitoria - requisito del fumus boni iuris - nuovo testo dell'art. 283 c.p.c. - apparenza di manifesta fondatezza dell'impugnazione

L'apparenza di manifesta fondatezza dell'impugnazione, che alla stregua dell'art. 283, comma 1, c.p.c. nel testo vigente dall'1 marzo 2023 può da sola consentire la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, sussiste qualora risulti certo che la futura decisione di appello richiederà - quand'anche fosse di conferma nel merito - una motivazione radicalmente rinnovata rispetto a quella di primo grado, se del caso anche alla luce della rinnovata istruzione da effettuarsi in appello.

(La decisione è in corso di pubblicazione sulla Rivista IL CASO.it)


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