Il fondiario deve restituire l’eccedenza del ricavato dalla espropriazione proseguita in costanza di fallimento
Pubblicato il 25/06/16 12:50 [Doc.1251]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Monza 13 febbraio 2016. Giudice Cinzia Fallo.

segnalazione Avv. P. Carlo Cajani

Fallimento - Rapporti con l’espropriazione promossa da Istituto di credito fondiario - Facoltà dell’Istituto di proseguire l’esecuzione ed ottenere l’assegnazione del ricavato - Dovere di restituzione dell’eventuale eccedenza in base al piano di riparto fallimentare

In tema di rapporti tra fallimento ed esecuzione immobiliare promossa da Istituto di credito fondiario (la quale com’è noto può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore), la disposizione contenuta nell’articolo 52 legge fall. consente al creditore fondiario di conseguire provvisoriamente l’assegnazione del ricavato dalla vendita dell’immobile ipotecato con l’onere di insinuarsi al passivo fallimentare per rendere definitiva tale assegnazione, perdendo, in difetto, il diritto acquisito e dovendo restituire le somme ritenute. Queste ultime, pertanto, potranno dall’Istituto essere trattenute soltanto in via provvisoria, con obbligo di restituire quanto eventualmente eccederà le sue spettanze in sede di graduazione dei crediti così come operata con il piano di riparto in sede fallimentare.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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