Notificazione mediante consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda e onere della prova
Pubblicato il 19/10/23 18:52 [Doc.12516]
di Redazione IL CASO.it


Notificazione - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda – Onere della prova

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 27587 del 2018; Cass. n. 8418 del 2018; Cass. 12181 del 2013).

 


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