Pactum de non exequendo: quando viene stipulato prima che il titolo divenga definitivo
Pubblicato il 24/10/23 07:49 [Doc.12538]
di Redazione IL CASO.it


Pactum de non exequendo – Facoltà delle parti di disporre dell’oggetto del processo

È senz’altro rimesso alla volontà della parte vittoriosa servirsi, o no, del giudicato, ritardarne l'esecuzione, o anche rinunciarvi del tutto (Cass. 10 marzo 1934; sez. un., n. 1457/52; n. 1519/64); con la precisazione che, in tal caso, il pactum de non exequendo non modifica gli effetti del titolo, poiché si tratta pur sempre di un ordinario contratto ad effetti obbligatori, in virtù del quale chi possiede il titolo si obbliga a non metterlo in esecuzione, ferma restandone l'esecutività (Cass. n. 5823/19, punto 2.2., citata dalla stessa ricorrente).

Se le parti, tuttavia, stipulano quel patto prima che il titolo divenga definitivo, esso finisce assorbito dal giudicato, che detta l’unica disciplina della fattispecie: le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo (Cass., sez. un., n. 4090/17, punto 2); e l’oggetto del processo è, appunto, definito dal giudicato, il quale colpisce tutto ciò che vi rientri (Cass. n. 33021/22; n. 4632/23).

 


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