Rendiconto dell’esecutore testamentario che è anche erede
Pubblicato il 27/06/16 06:00 [Doc.1256]
di Redazione IL CASO.it


Decreto del Tribunale di Asti – Sez. Civile in composizione collegiale del 18 maggio 2016

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Dario Gramaglia del Foro di Asti

Esecutore testamentario ed erede – Rendimento del conto della gestione – Approvazione del giudice in sede non contenziosa di volontaria giurisdizione – Non necessità – Procedura di rendimento del conto ex art. 263 cpc – autonomo giudizio a cognizione ordinaria – Inapplicabilità.

L’esecutore testamentario – contestualmente erede – è tenuto a rendere il conto della gestione, ai sensi dell’art. 709 c.c., esclusivamente agli altri eredi, in quanto la norma non prevede alcuna approvazione del conto da parte del Giudice nella sede non contenziosa della volontaria giurisdizione, attraverso le forme dei procedimenti camerali.


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