La Prima Presidente della Corte rimette alla prima Sezione Civile la questione dell'operatività del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB
Pubblicato il 02/11/23 08:47 [Doc.12563]
di Redazione IL CASO.it


Procedura concorsuale – Privilegio processuale del credito fondiario - Operatività

Il tribunale di Brescia ha rimesso alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. la questione “se il privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, del Testo unico bancario sia opponibile a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a carico del debitore esecutato ed in particolare della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCI.”

La Prima Presidente della Corte ha quindi rimesso alla prima Sezione Civile la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, la quale “attiene all'operatività o meno del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB a fronte dell'apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCI, quale evento verificatosi nei confronti della debitrice esecutata.”


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