Il Tribunale di Mantova sulla modifica della proposta e sulla esecuzione del Concordato Semplificato
Pubblicato il 03/11/23 08:59 [Doc.12570]
di Redazione IL CASO.it


Concordato semplificato – Modifica della proposta - Ammissibilità

Deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta di concordato semplificato trovando applicazione in via analogica, in virtù della regola di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., la disciplina prevista per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI.

Concordato Semplificato – Fase esecutiva

La fase esecutiva del concordato semplificato deve essere realizzata  secondo le regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della procedura di concordato preventivo per effetto del richiamo contenuto, rispettivamente, negli artt. 25 septies co. 1 e 25 septies co. 8 CCI. agli artt. 114 (nei limiti della compatibilità) e 118 CCI.

(In allegato la decisione)

 


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