Si alla liquidazione controllata anche solo con finanza esterna
Pubblicato il 11/11/23 00:00 [Doc.12594]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Anche i beni futuri possono essere liquidabili se è probabile la loro acquisizione all’attivo della procedura e non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio

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È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente finanza esterna. La valutazione di meritevolezza è comunque necessaria anche per l’accesso alla liquidazione controllata, quanto meno con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento ai fini dell’esdebitazione, a cui l’accesso alla stessa procedura liquidatoria è preordinato.
Il tribunale di Parma, con la sentenza n. 49 del 20 settembre 2023, si è espresso in tema di liquidazione controllata, affermando, tra l’altro, l’ammissibilità dell’apertura della procedura anche in presenza di sola finanza esterna (cfr, recentemente, anche la sentenza del tribunale di Bolzano n. 30/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, ex articolo 268 Codice della crisi d’impresa, e, in subordine, domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ex articolo 283 Ccii.

La domanda era corredata dalla relazione, redatta dall’Occ (Organismo di composizione della crisi), che aveva valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
Secondo quanto attestato dal Gestore, la ricorrente aveva svolto attività imprenditoriale fino all’agosto 2013 e risultava attualmente occupata nell’azienda agricola della madre, che ne provvedeva al mantenimento. La ricorrente non risultava avere beni mobili e immobili liquidabili e non risultava titolare di alcun reddito.

A fronte di un passivo di circa 60mila euro, l’attivo era costituito da disponibilità liquide per 10mila euro, erogate in un’unica soluzione dalla madre della ricorrente, a titolo di finanza esterna, con pagamento integrale dei crediti prededucibili e dell’11,8% dei creditori chirografari.
L’attivo della procedura era quindi costituito esclusivamente da risorse apportate da un soggetto terzo.
Tanto premesso, secondo il tribunale, è ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente finanza esterna.

I giudici sono consapevoli dell’orientamento giurisprudenziale contrario (vengono richiamate nella stessa sentenza - tribunale di Milano, 8.5.2021, tribunale di Rimini, 8.12.2020 e tribunale di Bergamo, 7.6.2023), secondo cui la finanza esterna non potrebbe trovare spazio nella procedura liquidatoria, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento quali l’accordo di composizione e il piano del consumatore (ora concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), non costituendo la somma messa a disposizione dal terzo un bene del debitore assoggettabile a liquidazione.

Così come sanno i giudici che quella giurisprudenza contraria ritiene anche che, considerando ammissibile la domanda di accesso alla liquidazione controllata sul solo presupposto di flussi finanziari esterni, si rischierebbe di legittimare una modalità elusiva dei requisiti richiesti per l’esdebitazione dell’incapiente, tra i quali, in particolare, quello della meritevolezza del debitore, condizione invece non prevista per l’accesso alla liquidazione controllata, dovendosi quindi eventualmente riqualificare la domanda in richiesta di ammissione alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente.
Il tribunale di Parma supera però tali criticità, affermando che la nozione di beni liquidabili, alla luce della complessiva disciplina dell’istituto, può ritenersi estesa a beni (o crediti) futuri (quali anche liberalità erogate in funzione della liquidazione e destinate al soddisfacimento dei creditori), quando ne sia ragionevolmente probabile o certa l’acquisizione all’attivo della procedura e non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio (cfr tribunale di Parma, sentenza 13 febbraio 2022).
La liquidazione controllata, del resto, concludono i giudici, anche nel vigore del Ccii è, al pari della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale, per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l’attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari per il sostentamento del debitore).

Anche poi quanto alla valutazione di meritevolezza, rileva il tribunale, questa non può essere in realtà elusa, essendo la stessa comunque necessaria anche per l’accesso alla liquidazione controllata, quanto meno con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento ai fini dell’esdebitazione, a cui l’accesso alla stessa procedura liquidatoria è preordinato.
Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini più generali, giova anche evidenziare che, proprio quanto alla esdebitazione, la liquidazione controllata, come le altre procedure di sovraindebitamento, consente al debitore di liberarsi dei propri debiti (rendendoli “inesigibili”), anche se non integralmente pagati.

Sotto il profilo della meritevolezza, però, l’esdebitazione opera solo qualora, tra le altre, il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sta intervenuta la riabilitazione; il debitore non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, redendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito; il debitore non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Da qui la conclusione del tribunale di Parma in merito alla non eludibilità del controllo di meritevolezza.

 


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