I costruttori di automobili devono mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli
Pubblicato il 12/11/23 00:00 [Doc.12599]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-319/22 | Gesamtverband Autoteile-Handel (Accesso alle informazioni sui veicoli)

Quando tale numero consente di identificare il detentore di un veicolo, costituendo, quindi, un dato personale, detto obbligo è compatibile con il regolamento generale sulla protezione dei dati Il diritto dell’Unione 1 impone ai costruttori di automobili di rendere accessibili agli operatori indipendenti, compresi i riparatori, i distributori di pezzi di ricambio e gli editori di informazioni tecniche, le informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione dei veicoli da essi fabbricati. Un’associazione di categoria tedesca rappresentativa del commercio indipendente di componenti per automobili ritiene che né la forma né il contenuto delle informazioni fornite ai suoi membri dal produttore di autocarri Scania soddisfi tale obbligo. Per porre rimedio a tale situazione, detta associazione ha adito un giudice tedesco. Incerto sulla portata degli obblighi incombenti alla Scania, tale giudice si è rivolto, a sua volta, alla Corte di giustizia. Esso vuole sapere, tra l’altro, se il numero di identificazione dei veicoli debba essere considerato un dato personale che i costruttori sono tenuti a comunicare. In risposta, la Corte dichiara che i costruttori di automobili sono tenuti a fornire l’accesso a tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Tali informazioni non devono necessariamente essere rese accessibili utilizzando un’interfaccia con una banca dati che consenta un’interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati. Tuttavia, il loro formato deve consentire un trattamento elettronico diretto. In tal senso, esso deve permettere di estrarre i dati rilevanti e di conservarli immediatamente dopo la loro raccolta. La Corte dichiara, inoltre, che i costruttori di veicoli sono obbligati a costituire una banca dati che deve contenere le informazioni relative alle parti che possono essere sostituite da pezzi di ricambio. La ricerca di informazioni in tale banca dati deve essere possibile in funzione dei numeri di identificazione dei veicoli e di altri criteri, come la potenza del motore o il tipo di rifinitura del veicolo. La Corte sottolinea che i numeri di identificazione dei veicoli devono figurare nella baca dati. Tale numero, in quanto tale, è privo di carattere personale. Tuttavia, diventa un dato personale quando qualcuno che ha accesso a tale numero dispone dei mezzi che gli permettono di identificare il detentore del veicolo, a condizione che si tratti di una persona fisica. La Corte rileva a tale proposito che il detentore, come il numero di identificazione, è indicato nella carta di circolazione. Anche nei casi in cui i numeri di identificazione dei veicoli devono essere qualificati come dati personali, il regolamento generale sulla protezioni dei dati 2 non osta a che i costruttori di automobili siano tenuti a metterli a disposizione degli operatori indipendenti.


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