Liquidazione del compenso dell'avvocato e ingiustificato arricchimento del fallimento
Pubblicato il 13/11/23 08:29 [Doc.12608]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento – Difensore – Determinazione del compenso – Liquidazione del giudice della causa e liquidazione del giudice delegato -  Differenza - Ingiustificato arricchimento della massa

Nel contesto di un fallimento, se il giudice della causa ha stabilito un compenso per spese legali superiore a quello successivamente liquidato dal giudice delegato, e tale decisione è passata in giudicato, l'avvocato ha il diritto di chiedere la differenza come un ingiustificato arricchimento della massa fallimentare. Tuttavia, il diritto a ricevere tale differenza è condizionato all'effettivo ricevimento della somma maggiore da parte del curatore fallimentare.

Ecco il  principio di diritto enunciato dalla Corte:

“In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d’ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto.”

 


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