Tribunale di Mantova: Conversione del rito da ordinario a semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e seguenti c.p.c.
Pubblicato il 14/11/23 07:52 [Doc.12612]
di Redazione IL CASO.it


Contumacia del convenuto - Conversione del rito da ordinario a semplificato

Il giudice, verificata la regolarità della notifica e constatata la contumacia del convenuto, valutate la non complessità della lite e dell'istruzione probatoria, dispone la conversione del rito da ordinario a semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e seguenti c.p.c., in considerazione dell'esigenza di una durata ragionevole del procedimento e di economia processuale. Le parti, nella prima udienza di comparizione, potranno esporre motivazioni specifiche di incompatibilità con il rito semplificato, non precedentemente indicate.

 


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