Quando non è necessario notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale
Pubblicato il 14/11/23 00:00 [Doc.12614]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Dalla dichiarazione presentata e passata alla verifica automatizzata, risultava dovuta una determinata imposta, non versata, quindi, non c’era alcuna situazione di incertezza sui dati esposti

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L’obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale, sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023, relativamente a un provvedimento emesso a seguito del controllo automatizzato previsto dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.

Questa disposizione disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, prevedendo che l’Amministrazione finanziaria, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, procede, mediante procedura automatizzata, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

In particolare, in tale sede, vengono corretti errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, sono ridotte le detrazioni, le deduzioni e i crediti d’imposta indicati in misura superiore rispetto a quella consentita o non spettanti in base ai dati indicati in dichiarazione. Viene, altresì, verificata la rispondenza dei versamenti effettuati rispetto alla dichiarazione stessa, nonché la loro tempestività.

In riferimento a questo tipo di controllo:

  • il terzo comma del citato articolo 36-bis prevede che, se dal controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, l’esito della comunicazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta, sia per evitare la ripetizione dei medesimi errori, che per consentire di regolarizzare gli aspetti formali
  • lo Statuto del contribuente, approvato con legge n. 212/2000 dispone, all’articolo 6, comma 5, che prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti.

Le comunicazioni di irregolarità sono atti mediante i quali l’Amministrazione finanziaria avvisa il contribuente della presenza di errori, riscontrati attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973), il controllo formale della stessa (articolo 36-ter) o la liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.

Nel caso in esame una società, destinataria della cartella di pagamento, aveva presentato ricorso ritenendo che la pretesa erariale fosse illegittima, in quanto la notifica della cartella non era stata preceduta dalla notifica della comunicazione di irregolarità. In particolare, la società evidenziava che la mancata notifica della comunicazione preventiva aveva impedito alla stessa di beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sia in primo che in secondo grado (decisione della Ctr del Molise n. 160 del 20 giugno 2014) è stata accolta la tesi della società ricorrente, considerato che l’Agenzia delle entrate non aveva fornito adeguata prova dell’avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità.  

In sede di ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che:

  • il citato articolo 6 dello Statuto del contribuente è applicabile solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
  • l’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 stabilisce l’obbligo della comunicazione dell’esito del controllo della dichiarazione dei redditi solo se il controllo automatico rivela un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione.

Nel caso concreto, invece, dalla dichiarazione presentata risultava dovuta una determinata imposta, ma la società non aveva provveduto al conseguente versamento. Pertanto, non si era in presenza di una situazione di incertezza sui dati esposti nella dichiarazione dei redditi.
Sulla base di tale considerazione, i giudici della suprema Corte hanno evidenziato che l’articolo 6 dello Statuto del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si procede con l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, “…ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione…”.

I giudici hanno, quindi, accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, proprio perché la cartella era stata emessa per omesso versamento delle imposte dichiarate e non versate e, quindi, non era obbligatoria la preventiva notifica della comunicazione di irregolarità.

 


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