La Cassazione sul Compenso del Curatore in caso di Attivo insufficiente
Pubblicato il 17/11/23 09:17 [Doc.12622]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Cassazione, sez. 1, n. 27442/2023.

- ai fini dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, come risultante dalla sentenza additiva n. 174 del 2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente;

- la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), perché il curatore è un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, e li esercita su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria.

In allegato la decisione.


 

 


© Riproduzione Riservata