L'ammissione al passivo concorsuale dei contributi previdenziali del lavoratore
Pubblicato il 19/11/23 18:06 [Doc.12631]
di Redazione IL CASO.it


Focus della Commissione procedure concorsuali e funzioni giudiziarie elaborato dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo

Con ordinanza n. 18333 del 03.09.2020 la Corte di Cassazione è ritornata sulla materia delle trattenute contributive in ambito fallimentare, indicando che al lavoratore che propone istanza di ammissione del proprio credito allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro deve essere riconosciuto l’importo del credito al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico qualora il datore non ne abbia provveduto al versamento o vi abbia provveduto tardivamente. In tale circostanza la quota contributiva gravante sul lavoratore deve risultare riconosciuta nel credito retributivo ammesso al passivo con conseguente privilegio ex art. 2751-bis c.c..

Vale la pena osservare come l’indicazione che precede risulta in continuità con l’evoluzione della giurisprudenza della sezione lavoro della Suprema Corte secondo cui “l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuato al lordo sia delle ritenute fiscali … sia di quella parte delle ritenute previdenziali … gravanti sul lavoratore” 1 e che già ne aveva tratteggiato, in anni precedenti, la disciplina, come di seguito rappresentato:

Fonte:https://www.odcec.bg.it/index.php/documenti-commissioni/1498-procedure-concorsuali-e-funzioni-giudiziarie.html

Segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata