Azione revocatoria e sopravvenire in corso di causa di giudicato che accerta l'inesistenza del diritto di credito
Pubblicato il 21/11/23 08:34 [Doc.12639]
di Redazione IL CASO.it


Azione revocatoria – Legittimazione ad agire – Diritto di credito sub iudice – Accertamento dell’inesistenza del diritto – Rilievo d’ufficio da parte della Cassazione

La Corte di cassazione ha ribadito che la titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

 


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