Procedure concorsuali e Titolare effettivo - Indicazioni dal Presidente del Tribunale di Catania
Pubblicato il 24/11/23 08:17 [Doc.12654]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione procedure concorsuali

Il Presidente, rilevato che recentemente diversi curatori fallimentari hanno segnalato a questa Presidenza la ricezione di comunicazione da parte della locale CC.II.AA. con la quale si comunica che dal 10 ottobre 2023 è in vigore, per tutte le società di capitale, l’obbligo di comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese con l'espresso invito .. se deve ancora effettuare la comunicazione e rientra tra le imprese obbligate, La invitiamo a provvedere entro l’11 dicembre 2023 per non incorrere nella violazione dell'art. 2630 del Codice Civile, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo 103,00 ad un massimo di 1.032,00 euro; rilevato che - già con provvedimento di questa Presidenza del 15.9.2020 si erano registrate difficoltà riscontrate presso gli istituti bancari in occasione dell’apertura dei conti correnti intestati alla procedura; - segnatamente, si poneva all'attenzione dei Sig.ri Curatori la questione del rispetto della normativa anticiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell’ambito di procedure esecutive\concorsuali.

- in detto provvedimento si è chiarito quanto segue: - ….Non si ritiene invece corretta l’identificazione del “titolare effettivo” con il Presidente del Tribunale ovvero con il giudice che ha nominato il curatore ovvero il delegato.

- Va, a tal riguardo, osservato, a parte il rilievo che, a voler seguire tale criterio, nei fallimenti titolari del rapporto verrebbero ad essere i componenti del Collegio che ha provveduto alla nomina del curatore, va osservato che, a mente dell’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui i “clienti” non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero, qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull’ente.

- Nella specie, poiché né il fallimento né il pignoramento comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato, il titolare effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l’autorità giudiziaria; la stessa Banca d’Italia, in riposta ad una FAQ, ha infatti affermato che “Nell’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

ritenuto che analoga valutazione deve effettuarsi per il caso a mano segnalato a questa Presidenza; dispone darsi comunicazione del presente provvedimento ai Sig.ri curatori fallimentari per le determinazioni conseguenti.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Catania.

Catania, 22.11.2023.

IL PRESIDENTE DOTT. MARIANO SCIACCA


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