Revocatoria fallimentare, sentenza costitutiva ed effetti esecutivi della condanna
Pubblicato il 28/06/16 10:34 [Doc.1266]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Appello di Napoli, Prima sezione civile, ordinanza del 23.06.2016 – Pres. e Rel. M.R. Cultrera

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò.

Procedimento civile - Revocatoria fallimentare (art. 67 l.fall) – Sentenza costitutiva o dichiarativa – Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. – Insussistenza –

Gli effetti esecutivi della sentenza di condanna rispetto a quelli della pronuncia costitutiva si producono solo con il passaggio in giudicato della decisione in forza del principio enunciato dalle S.U. n. 4059/2010 secondo cui l’art. 283 c.p.c. esclude che le sentenze di accertamento o costitutive e quelle di condanna possano dispiegare i loro effetti immediatamente ossia prima del loro passaggio in giudicato, in quanto alle stesse non si applica il procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. (Raffaela Mensorio) (Riproduzione riservata)


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