La Cassazione sulla legittimazione processuale di soggetto dichiarato fallito
Pubblicato il 29/11/23 09:06 [Doc.12679]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Legittimazione processuale di soggetto dichiarato fallito - Limiti

La legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.

Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un’imputazione di bancarotta e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all’impugnazione dell’atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art. 43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame; in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio (Cass. 21/05/2004, n.9710; Cass. 14/05/2012, n.7448).

 


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