La Cassazione sulla liquidazione del compenso del commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo con riserva
Pubblicato il 01/12/23 08:10 [Doc.12686]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo – Con riserva – Commissario giudiziale – Compenso – Liquidazione

In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo “con riserva”, la motivazione del decreto di liquidazione deve essere analitica e specifica, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

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La decisione in questione riguarda la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo “con riserva”. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della validità del decreto di liquidazione, è necessaria una motivazione analitica e specifica, che rappresenti – quand’anche per relationem – l'iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

In particolare, la Corte ha affermato che la motivazione del decreto di liquidazione deve indicare:

-le attività svolte dal commissario giudiziale;

-i risultati conseguiti dal commissario giudiziale;

-i criteri utilizzati per quantificare il compenso;

-il valore del compenso determinato.

Nel caso in esame, il tribunale aveva adottato una motivazione stereotipata, che non dava conto delle peculiarità della procedura e dei parametri applicati. Per questo motivo, la Corte ha cassato il decreto di liquidazione e ha rinviato al tribunale di merito per una nuova decisione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla sentenza.


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