La Cassazione sulla legittimazione ad impugnare nelle cessioni del credito
Pubblicato il 11/12/23 08:56 [Doc.12726]
di Redazione IL CASO.it


Cessione di crediti – Legittimazione – Impugnazione – Oneri di allegazione e prova

Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio.

 


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