Utilizzabilità del meccanismo della "cooptazione" per la sostituzione temporanea di amministratori cessati nell'ambito delle associazioni del terzo settore
Pubblicato il 20/12/23 00:00 [Doc.12763]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


di Eliana Morandi

(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023)

 

Abstract

Lo studio affronta il tema della legittimità dell’applicazione alle Associazione del Terzo Settore del meccanismo di “cooptazione” (come prevista dall'art. 2386 c.c.) utilizzato per la sostituzione, da parte dello stesso organo amministrativo, di uno o più suoi componenti che siano venuti a cessare per qualunque causa, valutandone la compatibilità alla luce delle differenze tra Enti associativi ed enti societari.

Lo studio, effettuata una verifica di compatibilità con la disciplina codicistica e con l’art. 25 del CTS, ritiene fondato concludere che le previsioni disciplinari della cooptazione, come prevista dal Codice Civile, non solo dimostrano piena compatibilità con i valori fondamentali dettati per le associazioni del Terzo Settore; bensì, in effetti, realizzano un equilibrato e contestuale soddisfacimento di entrambe le esigenze che si manifestano negli Enti associativi esattamente come in quelli societari: sia quella di tutelare la loro fondamentale democraticità; sia quella di salvaguardare la loro efficienza operativa.

 

Sommario: 1. La questione. La Nota Ministero L.P. e P.S. n. 18244 del 30.11.2021. 2 Verifica di compatibilità: la disciplina codicistica. 3. Verifica di compatibilità: l’art. 25 CTS e le eccezioni alla riserva di competenza assembleare; applicabilità della cooptazione in assenza di organo di controllo. 4. Conclusioni.

In allegato lo Studio n.15-2022/CTS

 


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