Esecuzione forzata di beni costituenti fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. e onere della prova del debitore
Pubblicato il 21/12/23 08:35 [Doc.12773]
di Redazione IL CASO.it


Di Marco Sposini, Lawyer at Studio Legale Sardo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34872/23, pubblicata in data 13 dicembre 2023, ha confermato che, qualora sorga controversia sulla assoggettabilità ad esecuzione forzata di beni costituenti fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente ed iscrivere ipoteca giudiziale su tali beni, il debitore opponente – oltre a dover sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente – deve anche necessariamente fornire la prova di aver contratto il debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’accertamento di quest’ultima circostanza richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia dell’atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.


I creditori devono essere, pertanto, distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio ed alla condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo: i) creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo; ii) creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall’art. 170 c.c. sono equiparati ai precedenti; iii) creditori che conoscevano tale estraneità, ai quali è, invece, preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti.


La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

 


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