Effetti della rinuncia al credito nei confronti di una procedura concorsuale liquidatoria
Pubblicato il 21/12/23 09:13 [Doc.12775]
di Redazione IL CASO.it


La rinuncia al credito da parte del cedente costituisce ipotesi «simile» a quelle espressamente previste dall’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, in quanto comporta la perdita del credito da rivalsa per il cedente e, di converso, comporta la perdita della detrazione per il cessionario.

La rinuncia al credito da parte del cedente comporta, in termini più generali, il venir meno del diritto del cedente a esercitare la rivalsa sul cessionario. Tale ipotesi è assimilabile, ai fini della rettifica della base imponibile e della conseguente detrazione, ai casi di risoluzione, annullamento, revoca, rescissione, mancato pagamento totale o parziale, nonché agli accordi previsti contrattualmente (applicazione di abbuoni o sconti di cui vi sia prova documentale).

In tutti questi casi, infatti, viene meno ex post, in termini più generali, il diritto del contribuente emittente a esercitare la rivalsa sul cessionario. Si tratta di ipotesi differenti dall’analogo caso in cui il mancato pagamento consegue all’esito infruttuoso di una procedura esecutiva o concorsuale. Nei primi casi, difatti, viene meno a posteriori la possibilità di far valere il credito da rivalsa per venir meno dell’operazione contrattuale sottostante l’emissione della fattura. Nel secondo caso, l’operazione rimane in piedi, ma il relativo credito di rivalsa diviene parzialmente o totalmente inesigibile per esaurimento delle fonti patrimoniali del cessionario, benché nel rispetto delle regole di graduazione (art. 2758 cod. civ.).

La rinuncia al credito, ove intervenga nei confronti di una procedura concorsuale liquidatoria, comporta, pertanto, anche la perdita del credito da rivalsa per il cedente e, di converso, comporta la perdita della detrazione per il cessionario. Ciò è tanto più vero per la rinuncia che pervenga al curatore in sede di formazione dello stato passivo, in quanto il curatore, stante la rinuncia al maggior credito, pur rinvenendo nella dichiarazione IVA del periodo ante fallimento il proprio debito da rivalsa (per il quale potrebbe esercitare la detrazione), non vedrà opposto quel credito al concorso formale e non potrà (stante la cristallizzazione dei crediti operata dallo stato passivo sui piani di riparto successivi) neanche astrattamente collocarlo nei piano di riparto.

A fronte della perdita, per il cedente, della possibilità di vedersi pagata la rivalsa da parte del cessionario e della conseguente emissione della nota di rettifica, il curatore del cessionario non assolverà più quel credito (che credito non è in termini concorsuali perché non ammesso al concorso dei creditori) e, conseguentemente non potrà più esercitare la relativa detrazione.

Questa perdita della detrazione avviene ben prima e indipendentemente dall’esito infruttuoso della procedura concorsuale liquidatoria. Se, difatti, la rettifica per mancato pagamento dipende dall’andamento dei piani di riparto (per cui presuppone l’opponibilità al concorso formale del credito IVA del cedente), o quanto meno dall’andamento ragionevole dei piani di riparto (CGUE, 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/17, punti 22-23; CGUE, 8 maggio 2019, A-Pack, C-127/18, punto 20), dai quali desumere prospetticamente l’inesigibilità (totale o parziale) conseguente all’esaurimento ex post delle fonti dell’impresa, nel caso della rinuncia al credito la perdita della rivalsa, presupposto della perdita della detrazione, avviene a un momento anteriore. La perdita della detrazione consegue, infatti, alla rinuncia al credito, che è un atto unilaterale del cedente che produce i suoi effetti ex tunc.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione:

“La rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all’organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l’emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l’effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.”

 


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