Improcedibilità dellâesecuzione individuale in costanza di fallimento, presupposti e autorizzazione del comitato dei creditori
Pubblicato il 02/07/16 06:58 [Doc.1278]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Monza, 31 maggio 2016. Giudice Nardecchia.
Fallimento - Vendite competitive poste in essere dal curatore - Contemporanea pendenza di esecuzione individuale - Improcedibilità - Autorizzazione del comitato dei creditori
Poiché le modalità della vendita in sede fallimentare possono oggi essere ben diverse da quelle proprie dellâesecuzione individuale, vincolate, queste ultime, alla disciplina del codice di procedura civile, si ritiene opportuno che il curatore venga autorizzato dal comitato dei creditori ad instare per la declaratoria di improcedibilità dellâesecuzione individuale.
Fallimento - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive - Improcedibilità dellâesecuzione individuale - Esecuzione pendente nei confronti del fallito - Acquisizione dei beni alla massa â NecessitÃ
Lâanalisi letterale della norma non lascia dubbi sul fatto che il divieto contenuto nellâart. 51 legge fall., di iniziare o proseguire azioni esecutive, e la conseguente improcedibilità dellâesecuzione individuale (con conseguente inefficacia degli atti esecutivi compiuti prima della dichiarazione di fallimenti) operi esclusivamente nel caso in cui il soggetto esecutato sia proprio il fallito ed il bene oggetto dellâesecuzione sia stato acquisito alla massa.
Pertanto, qualora il soggetto esecutato non sia il fallito, lâesecuzione non diviene improcedibile e ciò anche nel caso in cui a seguito della dichiarazione di fallimento i beni pignorati siano entrati nella materiale disponibilità della curatela, chiamata a individuare la composizione dellâattivo fallimentare e ad acquisire e conservare il patrimonio del fallito mediante la redazione dellâinventario.
Fallimento - Inventario - Restituzione di beni mobili sui quali siano chiaramente riconoscibili diritti reali o personali di terzi - Efficacia endofallimentare
Il decreto con il quale il giudice delegato, ai sensi dellâarticolo 87-bis legge fall., dispone la restituzione dei beni mobili sui quali siano chiaramente riconoscibili i diritti reali o personali vantati da terzi, non gode di efficacia esterna al fallimento e non presuppone un accertamento sovrapponibile a quello oggetto del giudizio di opposizione volto ad accertare la presunta illegittimità del pignoramento.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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