Sistema giudiziario polacco: un collegio giudicante della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema non costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge
Pubblicato il 05/01/24 00:00 [Doc.12798]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da tale collegio giudicante è pertanto dichiarata irricevibile Alla luce di tutte le circostanze connesse alla nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca, un collegio giudicante di tale sezione non costituisce una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte non esamina nel merito le questioni pregiudiziali proposte da tale organo. In Polonia, i giudici che desiderino continuare ad esercitare le loro funzioni dopo aver raggiunto l'età pensionabile sono tenuti a dichiarare la loro volontà a tal fine al Consiglio nazionale della magistratura (in prosieguo: la KRS»). Un giudice di un organo giurisdizionale ordinario ha contestato la delibera della KRS con cui è stato pronunciato un non luogo a statuire sulla sua domanda. La KRS ha infatti ritenuto che la dichiarazione fosse stata resa dopo il termine stabilito dalla legge. Investita del ricorso di tale giudice, la sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca (in prosieguo: la «sezione di controllo straordinario») si è rivolta alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti sui principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici, sanciti dal diritto dell'Unione. Nella sua sentenza, la Corte dichiara che le questioni proposte da tale sezione non provengono da un organo avente la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, come richiesto dal diritto dell'Unione. Essa dichiara pertanto tali questioni irricevibili. Per giungere a tale conclusione, la Corte richiama, anzitutto, una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 1 che ha già constatato l'assenza di carattere costituito per legge e di indipendenza di due collegi giudicanti della sezione di controllo straordinario. Tale sentenza era fondata sulla constatazione che le nomine dei membri di tali collegi giudicanti erano avvenute in manifesta violazione di norme nazionali fondamentali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. Le circostanze del cambiamento intervenuto nel 2017 nella composizione della KRS hanno rimesso in discussione la sua indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, pregiudicando così la sua capacità di proporre candidati indipendenti e imparziali per posti di giudice della Corte suprema. Inoltre, i giudici interessati erano stati nominati dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera della KRS i cui effetti, al momento della loro nomina, erano stati sospesi dalla Corte suprema amministrativa polacca in attesa dell'esame della legittimità di tale delibera. La Corte sottolinea altresì che la Corte suprema amministrativa polacca ha infine annullato la summenzionata delibera 2 . Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! La Corte confronta le constatazioni e le valutazioni effettuate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte suprema amministrativa polacca con la propria giurisprudenza relativa alle condizioni di nomina dei giudici alla Corte suprema polacca. Essa ne conclude che la combinazione di diversi elementi che hanno caratterizzato la nomina dei giudici che compongono il collegio giudicante all'origine delle questioni proposte nella presente causa è tale da suscitare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all'indipendenza e all'imparzialità di tali giudici e da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto. Di conseguenza, tale collegio giudicante non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.


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