Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e infortuni sul lavoro: è un errore edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica
Pubblicato il 05/01/24 08:43 [Doc.12811]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


La sentenza di appello, già a partire dalla sequenza degli argomenti, manifesta una "indebita sovrapposizione di piani", avendo trattato dapprima della responsabilità dell’ente e poi di quella delle persone fisiche: lungi dall’essere soltanto una “infelice tecnica espositiva”, la scansione argomentativa corrisponde alla prospettiva di analisi dell’atto di appello, adottata dalla Corte distrettuale, che presentava solo due motivi specificamente dedicati alle ritenute manchevolezze dell’ente.

Il modello organizzativo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi; mentre questo individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, il modello di organizzazione previsto dal Decreto 231 è uno strumento di governo del rischio di commissione dei reati.

Con specifico riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro, il modello – nella specificazione di cui all’art. 30 d. lgs. 81/2008 – non si riduce al DVR (o al POS) ma configura un sistema aziendale preordinato (tra l’altro) al corretto adempimento delle attività di valutazione del rischio. Detto altrimenti, esso delinea l’infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi.

La colpa di organizzazione e l’assimilazione della stessa alla colpa – intesa quale violazione di regole cautelari – implica che la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e gestione prefigurati dal legislatore, rispettivamente agli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/2001 e 30 d. lgs. 81/2008, non è un elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma una circostanza atta, ex lege, a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione (dovendosi al tempo stesso ribadire che il verificarsi del reato non implica ex sé l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello che sia stato adottato dall’ente).

 


© Riproduzione Riservata