Sequestro di dispositivi informatici, rispetto del principio di proporzionalità e (illecita) trasformazione del sequestro in uno strumento "a carattere esplorativo"
Pubblicato il 05/01/24 20:17 [Doc.12815]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Sequestro di dispositivi informatici, rispetto del principio di proporzionalità e (illecita) trasformazione del sequestro in uno strumento "a carattere esplorativo", volto a ricercare notitiae criminis diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali si procede.

L'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni – nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato – è consentita a condizione che il PM adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso.

È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e, comunque, senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.

In tanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare.

Nel caso di specie, il PM, nel decreto di sequestro relativo a telefoni cellulari, documentazione e penne USB, aveva precisato che era «necessario assicurare al procedimento gli smartphone per ricostruire il tratto di comunicazione tra privati, clinici e amministrativi, nonché i dispositivi di archiviazione utili al fine di comprendere il vario livello di intervento nella concertazione dei bandi di gara».

Tale motivazione non contiene alcuna indicazione dei dati da ricercare, dei criteri per effettuare la ricerca, dell'ambito temporale della loro selezione, né adduce alcuna ragione per la quale il sequestro dell'utenza cellulare del ricorrente dovesse essere generalizzato e omnicomprensivo.

Una selezione, peraltro estremamente approssimativa, dei dati da apprendere è stata operata dal PM solo all'atto dell'incarico conferito al proprio consulente informatico, ma la stessa è solo successiva ed esterna al decreto di sequestro, che costituisce il titolo per giustificare il vincolo reale.

La generalizzata acquisizione dei dati telematici esorbita, pertanto, le limitate verifiche necessarie per accertare eventuali rapporti di natura illecita in relazione alla gara, tanto da fare assumere al vincolo cautelare reale carattere proporzionato e a risolversi in uno strumento istruttorio a carattere esplorativo, volto a ricercare notitiae criminis diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali si procede.

 


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