Garante-consumatore: la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 10 dell'8 gennaio 2024
Pubblicato il 09/01/24 08:27 [Doc.12824]
di Redazione IL CASO.it


Di Maria Laura Ficola, Avvocato Cassazionista, Specialista in Diritto dell’Unione Europea

- è abusiva, e quindi nulla, la clausola contenuta nella fideiussione all’art. 6 non oggetto di trattativa individuale che deroga -anche di fatto- all’art. 1957 c.c. “in forza di una presunzione iuris tantum ai sensi dell’art. 33 II co. lett. t) Codice del Consumo in quanto “pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”;

- “in ogni caso e comunque, a ben vedere, ex art. 36, lettera b) del Codice del Consumo, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., in quanto implicante rinuncia del Consumatore a far valere l’inadempimento del professionista ai propri obblighi, segnatamente di buona fede e diligenza nel recupero del credito sottesi alla disposizione del codice civile, sarebbe comunque nulla quantunque oggetto di (insussistente) trattativa tra le parti. La deroga all’art. 1957 c.c. espone infatti il consumatore all’incertezza temporale dell’escussione della garanzia, in spregio alla ratio stessa della norma, che intende evitare che lo stesso sia appunto soggetto a tempo indeterminato all’escussione ed esonera, a suo esclusivo vantaggio, il professionista dall’agire secondo il termine semestrale codicistico. L’abusività di questa clausola risiede nel comportare uno squilibrio contrattuale, nel privare il consumatore del proprio diritto di opporre eccezioni e nel creare in capo al consumatore garante una situazione sfavorevole rispetto a quella che si concretizzerebbe in applicazione della regola semestrale codicistica ex art. 1957 c.c., il tutto in assenza peraltro di alcun corrispettivo. Essa, dunque, è da considerarsi abusiva in quanto è il prodotto di un comportamento illecito che non consente, oltre alla tutela del consumatore quale parte debole del rapporto, nemmeno la tutela dell’interesse generale ad un mercato a condizioni equilibrate, segnatamente di buona fede e diligenza nel recupero”;

- è abusiva, e quindi nulla, la clausola 7.1 “che dispone l’obbligo di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, ossia, la medesima clausola che renderebbe ... possibile poi alla banca di soddisfare l’onere di attivazione per il recupero nei confronti del debitore principale anche con iniziativa stragiudiziale. Ebbene, non deve mancarsi di osservare, tuttavia, che anche tale clausola c.d. “a prima richiesta” possa considerarsi abusiva ai sensi del Codice del Consumo, in quanto clausola che limita i diritti di cui il consumatore godrebbe secondo la normativa nazionale, in assenza di sua previsione. Trattasi, infatti, di clausola che stabilisce il diritto di esigere immediatamente la prestazione, anche a prescindere dalla puntuale prova del credito e rinviando nel tempo sia la possibilità di dare piena prova del credito, sia la possibilità di sollevare eccezioni da parte del consumatore, con evidente squilibrio contrattuale”.

In allegato la decisione

 


 

 


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