Fine dell'accordo di fusione UPS-TNT: l'irregolarità in cui è incorsa la Commissione non è la causa determinante del mancato guadagno lamentato dalla UPS e non giustifica quindi il suo risarcimento
Pubblicato il 20/01/24 00:00 [Doc.12835]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Rinunciando ad acquisire la TNT sin dall’annuncio della decisione controversa, la UPS ha interrotto il nesso di causalità tra la violazione della Commissione e il danno asserito Nel 2013 1 la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno un’operazione di concentrazione notificata tra la UPS e la TNT, due imprese specializzate nella consegna rapida di piccoli pacchi. Pur annunciando pubblicamente di rinunciare a tale operazione di concentrazione, la UPS ha proposto al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 7 marzo 2017 2 , il Tribunale ha accolto tale ricorso e, con sentenza del 16 gennaio 2019 3 , la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale. Nel frattempo, la Commissione ha dichiarato una concentrazione tra la TNT e la FedEx, una concorrente della UPS, compatibile con il mercato interno 4 . Alla fine del 2017, la UPS ha proposto un ricorso per risarcimento contro la Commissione, diretto al risarcimento dei danni economici che essa asserisce di aver subito a causa dell’illegittimità della decisione di incompatibilità adottata nel 2013. Tali danni comprendevano le spese relative alla sua partecipazione alla procedura di controllo dell’operazione di concentrazione tra la FedEx e la TNT, il pagamento alla TNT di un’indennità contrattuale di risoluzione a seguito della rottura dell’accordo di fusione concluso con la TNT e il lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno risultante dall’impossibilità di eseguire tale accordo di fusione. Il Tribunale ha respinto tale ricorso nel mese di febbraio del 2022 5 . La UPS chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale del 2022. Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte respinge l’impugnazione della UPS. In primo luogo, la Corte rileva che, contestando le circostanze della risoluzione dell’accordo di fusione concluso con la TNT, la UPS non mette in discussione l’argomentazione giuridica del Tribunale, bensì la valutazione dei fatti da esso effettuata. Orbene, salvo in caso di snaturamento dei fatti, il cui verificarsi non è dimostrato nel caso di specie, il procedimento di impugnazione non consente la contestazione dei fatti accertati dal Tribunale. In secondo luogo, la Corte conferma che il pagamento dell’indennità di risoluzione traeva origine da un obbligo contrattuale incluso nell’accordo di fusione. In tal modo, le parti dell’accordo hanno assunto reciprocamente il rischio che l’operazione prevista non ottenesse l’approvazione preliminare della Commissione. Orbene, le conseguenze pregiudizievoli di impegni contrattuali liberamente assunti dal destinatario di una decisione della Commissione non possono costituire la causa determinante del danno subito a causa di illegittimità che inficiano tale decisione. Infine, la Corte afferma che il Tribunale ha giustamente dichiarato l’assenza di un nesso di causalità in relazione ai Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! tre distinti danni lamentati, cosicché il ricorso per risarcimento della UPS, che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di tale nesso, non può in alcun caso essere accolto.


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