La cancellazione dell'ipoteca non spetta al giudice dell'esecuzione
Pubblicato il 19/01/24 08:32 [Doc.12864]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Il legislatore ha previsto dei casi specifici in cui l’autorità giudiziaria può effettuarla e l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo non rientra fra questi

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Il decreto del tribunale di Genova n. 6092/2023 del 3.10.2023 interviene sull’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 2884 del codice civile e sui principi generali della separazione dei poteri ribadendo “che riconoscere , all’autorità giudiziaria un generico potere di impartire ordini alla p.a., al di fuori del rapporto processuale (di cui l’Agenzia dell’Entrate non è parte) ed in mancanza di un preciso fondamento normativo, significherebbe consentire al giudice di invadere la sfera delle competenze esclusive dell’organo amministrativo”.

Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non ha il potere-dovere di disporre la cancellazione dell'ipoteca (ma solo quella del pignoramento), e quindi non può essere considerato “autorità competente”. E’ legittima, quindi, la condotta del conservatore che ha respinto l’esecuzione delle formalità di cancellazione delle ipoteche previste nel provvedimento del giudice dell’esecuzione. I limiti di competenza entro cui il giudice può legittimamente impartire ordini alla pa, infatti, sono definiti con chiarezza.

La vicenda
La vicenda ha origine dal deposito presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Genova di un provvedimento definitivo emanato dal giudice dell’esecuzione che, a seguito della rinuncia agli atti esecutivi presentata dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, dichiarava l’estinzione del procedimento esecutivo. Il provvedimento riportava anche la dichiarazione che i “creditori assentivano alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore sull’immobile pignorato”, disponendo la cancellazione del pignoramento nonché la cancellazione delle ipoteche.
Il conservatore provvedeva ad eseguire la cancellazione del pignoramento ai sensi dell’articolo 632 codice di procedura civile secondo cui, con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione del procedimento, è disposta sempre la cancellazione del pignoramento. Lo stesso conservatore rifiutava l’esecuzione delle formalità di cancellazione delle ipoteche non previste dall’articolo richiamato, sostenendo la non idoneità del titolo. Ritenuta anche l’eccezionalità delle norme in tema di trascrizione, è evidente che quando il legislatore dispone la cancellazione, come forma pubblicitaria per un dato evento, lo fa espressamente. Infatti, sono previsti, chiaramente e specificatamente, quali sono i casi in cui il giudice può procedere alla cancellazione dell’ipoteca: l’ordinanza che pronuncia l’estinzione del processo esecutivo, ex articolo 632 cpc, non è uno dei provvedimenti utili per ottenere la cancellazione delle ipoteche.
Il ricorrente ha proposto ricorso ex articolo 2888 cc e 113 disposizioni attuative cpc, osservando che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione rappresentava un provvedimento definitivo ed immodificabile, stante l’attestazione del mancato reclamo di cui all’articolo 640 cpc, quindi idoneo a contenere l’ordine a cancellare le ipoteche secondo quanto disposto dell’art. 2884 cc, per il quale “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”. Tuttavia, il richiamo effettuato dal ricorrente all’articolo 2884 cc manca di interpretazione sistematica e quindi non è risolutivo: non è possibile slegare la definitività da un accertamento di merito da eseguirsi da parte del giudice.

La pronuncia del tribunale
Il tribunale ha respinto il reclamo; i giudici hanno considerato fallace la tesi del ricorrente nel senso che l'articolo 2884 cc non richiama qualunque provvedimento definitivo ma solo quelli emessi dalle autorità competenti cioè che risultano titolari di uno specifico potere in ordine alla cancellazione dell'ipoteca. I casi previsti dalle norme sono sempre ipotesi basate sul presupposto che il giudice, all'esito dell'attività processuale necessaria per definire il procedimento a lui assegnato, abbia conosciuto del rapporto cui accede l'ipoteca e abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti per la sua cancellazione (cancellazione disposta con sentenza, articolo 586 cpc, articolo 794 cpc). In tutti questi casi il giudice rappresenta una “autorità competente”, perché è espressamente preposto alla verifica dei fatti da cui discende la cessazione dell’ipoteca.
Il tribunale ha chiarito che “a fronte della dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi presentata dai creditori, il giudice non ha il potere-dovere di disporre la cancellazione dell'ipoteca (ma solo quella del pignoramento), e quindi non può essere considerato “autorità competente” e che tali considerazioni non rilevano solo sul piano dell’interpretazione letterale e sistematica della legge ma attingono ai principi generali sulla separazione dei poteri. Nel caso in esame l’ordine a cancellare si basa non su uno specifico potere del giudice, ma solo sul consenso dei creditori, raccolto dal giudice dell’esecuzione in modo sui generis, impedendo così al conservatore la verifica sull’ esistenza e la validità del consenso delle parti (articolo 2882 cc).

 


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