T. Reggio Emilia 24 giugno 2016 - Rigetto accordo sovrandebitamento per compimento di atti in frode
Pubblicato il 05/07/16 17:14 [Doc.1293]
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Non può essere omologato l'accordo di composizione della crisi da sovrandebitamento ove il debitore abbia commesso iniziative od atti in frode. Costituiscono iniziative o atti in frode: (a) la concessione di garanzia ipotecaria in favore di una sola azienda di credito (tra le varie aziende creditrici) a fronte della contestuale concessione di tre mutui e (b) la vendita di un immobile in favore di un affine in primo grado, oggetto di revocatoria ordinaria da parte di alcune banche (giudizio ancora pendente al momento della procedura ex L. 3/2012).


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