Cassazione - La produzione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 TUB non prova la cessione del credito
Pubblicato il 16/02/24 08:45 [Doc.12979]
di Redazione IL CASO.it


Cessione in blocco di crediti – Prova - Produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Al fine di provare la cessione del credito nell’ambito di una operazione di cessione in blocco, non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell’avvenuta cessione, la quale  presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova della cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).

 


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