Tribunale di Palermo - Nullità per difetto di forma del contratto avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti
Pubblicato il 22/02/24 00:00 [Doc.12997]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Palermo, V Sezione Civile, Dott.ssa Emanuela Piazza (R.G. 8862/2017).

Nel caso deciso dal Tribunale di Palermo, l’attore aveva agito nei confronti della banca e del promotore finanziario per una perdita di 65.302,83 euro, disconoscendo le firme sui contratti e sugli ordini per le operazioni di investimento.

Con sentenza n. 2403 dell’ 11 maggio 2021 la causa era stata parzialmente decisa con la dichiarazione di nullità per difetto di forma di una parte dei contratti e delle operazioni di investimento e quindi rimessa sul ruolo al fine di quantificare il danno subito dall’attore.

Con la sentenza allegata il Giudice, Dott.ssa Emanuela Piazza, ha stabilito che la nullità per difetto di forma del contratto avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti, dichiarata con la sentenza parziale, comporta inevitabilmente anche la nullità degli ordini di investimento successivi, benché questi ultimi muovano da una autonoma manifestazione di volontà.

Ciò posto, applicando i criteri delineati alla fattispecie in esame, il Tribunale ha stabilito un risarcimento del danno di euro 41.840, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


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