Cittadinanza: il rifiuto di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino una carta d'identità quale documento valido per l'espatrio per il solo motivo che egli è domiciliato in un altro Stato membro, è contrario al diritto dell'Unione
Pubblicato il 24/02/24 00:00 [Doc.13002]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-491/21 | Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date

Cittadinanza: il rifiuto di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino, in aggiunta a un passaporto, una carta d'identità quale documento valido per l’espatrio per il solo motivo che egli è domiciliato in un altro Stato membro, è contrario al diritto dell’Unione.

Tale diniego limita il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, creando una disparità di trattamento tra i cittadini domiciliati all’estero e quelli domiciliati in tale Stato membro Dal 2014, un avvocato rumeno è domiciliato in Francia e esercita le sue attività professionali sia in Francia che in Romania. Nel 2017, egli ha chiesto alle autorità rumene di rilasciargli una carta di identità, semplice o elettronica, quale documento valido per l’espatrio che gli permetta di spostarsi in Francia. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che egli è domiciliato all’estero. Investita di tale controversia, la Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diniego di rilascio di una carta d'identità per il solo motivo che la persona interessata non è domiciliata in Romania costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro. Infatti, la normativa rumena stabilisce una disparità di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati all’estero e quelli che sono domiciliati in Romania. I primi hanno solamente il passaporto quale documento valido per l’espatrio, mentre i secondi possono avere la carta d’identità e il passaporto. Il diritto dell'Unione 1 non obbliga gli Stati membri a rilasciare due documenti che possano valere come documenti validi per l’espatrio per i loro cittadini. Tuttavia, esso non consente loro di trattare in modo meno favorevole coloro che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione, senza una giustificazione fondata su considerazioni oggettive di interesse generale. Una tale normativa non può essere giustificata né dalla necessità di conferire valore probatorio all'indirizzo del domicilio indicato sulla carta d'identità, né dall'efficacia dell'identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell'amministrazione nazionale competente.


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