Il Tribunale di Taranto sulle eccezioni opponibili al cessionario del credito cartolarizzato
Pubblicato il 01/03/24 00:00 [Doc.13036]
di Redazione IL CASO.it


Cessioni in blocco – Eccezioni opponibili al cessionario – Anatocismo

Nei casi in cui il credito sia oggetto di cessione nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. il soggetto cessionario subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti' oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito; solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.

 


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