Taranto, Giochi del mediterraneo 2026: illegittima la mancata acquisizione dell'intesa con la Regione Puglia; non fondata la questione della nomina di un commissario straordinario.
Pubblicato il 01/03/24 00:00 [Doc.13039]
di Corte Costituzionale


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2024, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023, nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nel 2026. La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del decreto legge n. 13 del 2023, che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi, ha previsto la nomina, sentito, tra gli altri, il Presidente della Regione Puglia, di un commissario straordinario, con il compito di predisporre il suddetto programma delle opere infrastrutturali. Queste le motivazioni principali. Innanzitutto, la Corte, dopo avere chiarito che, con le disposizioni esaminate, lo Stato ha attratto a sé funzioni relative alla competenza concorrente e residuale della Regione Puglia, ha rilevato che “nel modello delineato dal legislatore, il fulcro della attrazione è costituito dall’approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali. Tale fase rappresenta, infatti, il momento centrale del trasferimento allo Stato delle funzioni volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi”. Alla luce di ciò, poiché l’attrazione di funzioni in capo allo Stato non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, la Corte ha affermato che l’approvazione del programma delle opere infrastrutturali deve essere preceduto da una intesa tra lo Stato e la Regione Puglia. In secondo luogo, quanto alla nomina del commissario straordinario, secondo la Corte l’acquisizione del parere del Presidente della Regione Puglia rappresenta, nella fattispecie in esame, uno strumento di collaborazione adeguato, poiché “tale nomina, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere”.

 


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