Il Regno Unito con una sentenza della sua Corte suprema ha violato il diritto dell'Unione
Pubblicato il 23/03/24 00:00 [Doc.13097]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-516/22 | Commissione/Regno Unito (Sentenza della Corte suprema)

I procedimenti per inadempimento nei confronti del Regno Unito per eventuali violazioni del diritto dell'Unione commesse prima della fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020) sono possibili nei quattro anni successivi a tale data Il 19 febbraio 2020, ossia prima della fine del periodo di transizione, la Corte suprema del Regno Unito ha pronunciato la sentenza Micula v Romania 1 che autorizza l'esecuzione di un lodo arbitrale nella causa del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (ICSID) Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania 2 . Con tale lodo arbitrale, la Romania è stata condannata a versare ad investitori svedesi un indennizzo di circa EUR 178 milioni a causa dell'abrogazione prematura di un regime regionale di aiuti all'investimento. La sentenza della Corte suprema del Regno Unito è stata pronunciata nonostante il fatto che la Commissione, che riteneva tale indennizzo un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione, avesse vietato alla Romania di versarlo. Per di più, dinanzi alla Corte di giustizia era pendente una controversia relativa a tale decisione della Commissione 3 . Alla luce di tale sentenza, nel luglio 2022 la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito dinanzi alla Corte. Poiché il Regno Unito si è rifiutato di presentare osservazioni nell'ambito del procedimento, la Corte si pronuncia in contumacia. Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione a causa della sentenza della Corte suprema. La Corte ricorda che, conformemente all'accordo sul recesso (Brexit), essa è competente a conoscere di questo genere di ricorsi nei quattro anni successivi alla fine del periodo di transizione (che andava dal 1º febbraio al 31 dicembre 2020) quando il ricorso mira a far dichiarare che il Regno Unito è venuto meno a un obbligo ad esso incombente in forza del diritto dell'Unione prima della fine di tale periodo. Essa ricorda che l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione si impone a tutte le autorità, ivi comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. Secondo la Corte, erroneamente la Corte suprema del Regno Unito ha concluso che il diritto dell'Unione (in particolare le disposizioni in materia di aiuti di Stato) non fosse applicabile all'obbligo del Regno Unito, ai sensi della convenzione ICSID, di dare esecuzione al lodo arbitrale, per il fatto che detta convenzione era stata conclusa dal Regno Unito con Stati terzi prima della sua adesione all'Unione europea 4 , cosicché il diritto dell'Unione non ostava all'esecuzione del suddetto lodo arbitrale. In effetti, detta Corte suprema avrebbe dovuto anzitutto esaminare in modo approfondito se siffatto obbligo, nonostante il fatto che esso verta su un lodo che accerta la violazione, da parte di uno Stato membro (la Romania), di un trattato bilaterale di investimento concluso con un altro Stato membro (la Svezia), implichi anche diritti di cui Stati terzi potrebbero avvalersi nei confronti di tali Stati membri. Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! Non si può ammettere che un giudice di uno Stato membro, tanto meno un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, possa accogliere un'interpretazione errata del diritto dell'Unione il cui oggetto e effetto sia quello di escludere deliberatamente l'applicazione del diritto dell'Unione nel suo complesso. Un’interpretazione siffatta porta, infatti, a escludere il principio del primato del diritto dell'Unione. La Corte suprema del Regno Unito ha pertanto gravemente leso l'ordinamento giuridico dell'Unione. La Corte constata, inoltre, una violazione dell'obbligo di leale cooperazione. Infatti, un giudice nazionale, quando è investito di una causa che è già oggetto di un'indagine da parte della Commissione o di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione, deve sospendere il procedimento, salvo che non sussista alcun rischio di conflitto tra la sua futura sentenza e il futuro atto della Commissione o la futura sentenza dei giudici dell'Unione. Orbene, con la sentenza di cui trattasi, la Corte suprema del Regno Unito si è pronunciata sull'interpretazione del diritto dell'Unione e sull'applicazione di detto diritto all'esecuzione del lodo arbitrale, pur se la questione vertente su detta interpretazione era stata oggetto di una decisione della Commissione ed era pendente dinanzi ai giudici dell'Unione. Inoltre, la Corte suprema del Regno Unito, in quanto giudice nazionale le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, era tenuta ad interrogare la Corte in merito al diritto dell'Unione applicabile, al fine di evitare il rischio di un'interpretazione errata di tale diritto, alla quale essa è effettivamente pervenuta nella sentenza di cui trattasi. Infine, la Corte constata una violazione del divieto di dare attuazione ad aiuti di Stato fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione definitiva relativa a tale misura, in quanto la sentenza di cui trattasi ha ordinato alla Romania di versare l'indennizzo agli investitori pur se la decisione della Commissione era oggetto di una controversia dinanzi alla Corte.


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