Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e ipoteca: contrasto in giurisprudenza
Pubblicato il 08/07/16 08:00 [Doc.1310]
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Cass. Civ., sez. Trib., sentenza 24 febbraio 2016 n. 3600 (Pres. Di Bielli, rel. Tricomi)
L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77

Cass. Civ., sez. Trib., sentenza 25 maggio 2016 n. 10794 (Pres. Greco, rel. Iannello)
L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata "un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria" (Cass. Civ., Sez. Un. n. 19667 del 2014; Cass. Civ., Sez. Un. n. 15354 del 2015). Venuta meno la premessa ricostruttiva fondata sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 come "atto dell'esecuzione", viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.


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