CGT Tributaria di Milano sulla deducibilità dei costi relativi al vestiario che sia inerente l'attività
Pubblicato il 19/03/24 08:22 [Doc.13116]
di Redazione IL CASO.it


Reddito d’impresa – Principio di inerenza - Capi d'abbigliamento

In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, di modo che vanno esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea.

Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (tra varie, Cass. n. 27786/18).

Ove non risulti fornita adeguata prova dell'uso esclusivo dei capi d'abbigliamento acquistati in collegamento a specifici eventi ai quali il contribuente ha partecipato, se ne deve considerare un uso promiscuo, con la conseguente deducibilità dei relativi costi solamente in ragione del 50% come previsto per tali ipotesi dall’art, 54 TUIR.

 


© Riproduzione Riservata