Corte di Cassazione: l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva
Pubblicato il 20/03/24 08:29 [Doc.13119]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell’Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it

Corte di Cassazione, Pres. G.Travaglino, Cons. Rel. G. Fanticini, sentenza n. 7243 del 18.3.2024.

Crediti bancari – Cessione in blocco – Attività di recupero – Iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. – Irrilevanza ai fini dell’azione esecutiva

Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999, l’attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell’albo previsto dall’art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell’azione esecutiva da quest’ultimo intrapresa alla stregua dell’incarico ricevuto dal titolare del credito; l’omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

 


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