Applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. sulla chiusura anticipata del processo esecutivo
Pubblicato il 08/07/16 10:17 [Doc.1312]
di Redazione IL CASO.it


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VISTO l’art. 164 bis alle disp. att. c.p.c. secondo cui “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”;

VISTI gli artt. 23 e 19, comma 6bis, del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, da cui discende l’applicabilità della nuova disposizione anche a tutte le esecuzioni pendente alla data di entrata in vigore dello stesso;

CONSIDERATO che la ratio della suddetta disposizione, come ricavabile dalla stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL 12.9.2014 n. 132, è costituito dalla tutela del buon andamento della giustizia, volendosi evitare che proseguano sine die procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori, con inutile dispendio di risorse;

RITENUTO, conseguentemente,
1) come debba essere escluso che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell’esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l’interesse del debitore a non vedere svenduto il propri bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato;
2) che l’esecutato solo indirettamente ha interesse alla chiusura anticipata per infruttuosità in quanto ottiene il risultato di sottrarre i beni al procedere dell’esecuzione, interesse, come detto, non oggetto di tutela diretta da parte della normativa primaria;
CONSIDERATO che appare ragionevole ritenere che il termine “ragionevole soddisfacimento” debba essere riferito ai crediti azionati nell’esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che possa essere proseguita una procedura finalizzata al solo recupero delle spese già sostenute e sostenende nell’esecuzione forzata, ciò in quanto lo scopo tipico dell’esecuzione forzata è la soddisfazione del credito incardinato nel titolo esecutivo e non il recupero delle spese sostenute per l’attuazione coattiva del credito;

RITENUTO, infine, che il legislatore ha indicato tre criteri, seppur apparentemente in modo esemplificativo, per l’individuazione dell’antieconomicità della procedura ovvero:
I) costi necessari per la prosecuzione della procedura;
II) probabilità di liquidazione del bene;
III) presumibile valore di realizzo;
RILEVATO che, nel caso di specie, il prezzo di vendita, seppur fortemente ribassato, anche alla luce dei presumibili costi necessari per la chiusura della procedura esecutiva, sarebbe comunque sufficiente a soddisfare in modo non irrisorio i crediti azionati dalla procedura;
RITENUTO, infine, che entrambe le domande vadano respinte in quanto il prezzo di vendita non può ritenersi irrisorio e neppure non giusto;

PQM
RESPINGE le domande
INVITA il delegato a procedere con ulteriori due esperimenti di vendita con ribassi progressivi come da istruzioni già impartite ed a riferire all’esito.
Pavia, 07/07/2016
Il giudice Andrea Balba


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