L'inserimento obbligatorio nelle carte d'identità di due impronte digitali è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale
Pubblicato il 24/03/24 00:00 [Doc.13131]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden

uttavia, poiché il regolamento che prevede tale misura è stato adottato su una base giuridica errata, la Corte di giustizia lo dichiara invalido, pur mantenendo i suoi effetti fino al 31 dicembre 2026 al più tardi affinché il legislatore europeo possa adottare un nuovo regolamento sulla corretta base giuridica L’inserimento obbligatorio nelle carte d’identità di due impronte digitali è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale. Esso è giustificato dalle finalità di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità, nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica. Tuttavia, la Corte dichiara invalido il regolamento che prevede tale misura in ragione del fatto che esso è stato adottato su una base giuridica errata e, di conseguenza, secondo una procedura legislativa errata. Considerate le gravi conseguenze negative che comporterebbe l’invalidazione con effetto immediato, la Corte mantiene gli effetti del regolamento non oltre il 31 dicembre 2026, fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento. Un cittadino tedesco ha contestato dinanzi a un organo giurisdizionale tedesco il rifiuto, da parte della città di Wiesbaden, di rilasciargli una nuova carta d’identità priva delle sue impronte digitali. L’organo giurisdizionale tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la validità del regolamento dell’Unione che prevede l’obbligo di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali 1 . A seguito di un esame approfondito, la Corte constata che l’obbligo di inserire due impronte digitali complete nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità costituisce una limitazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, tale inserimento è giustificato dalle finalità di interesse generale di lotta contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità nonché di garanzia dell’interoperabilità dei sistemi di verifica. Esso è infatti idoneo e necessario alla realizzazione di tali finalità e non è sproporzionato rispetto a queste ultime. In particolare, l’inserimento di due impronte digitali, consentendo di lottare contro la fabbricazione di carte d’identità false e contro l’usurpazione d’identità, è idoneo a contribuire tanto alla tutela della vita privata delle persone interessate quanto, più in generale, alla lotta contro la criminalità e il terrorismo. Inoltre, permettendo ai cittadini dell'Unione di identificarsi in modo affidabile, esso facilita l’esercizio del loro diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea. Le finalità perseguite da detto inserimento hanno quindi un’importanza particolare non solo per l’Unione e gli Stati membri, ma anche per i cittadini dell’Unione. Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! Il semplice inserimento di un’immagine facciale costituirebbe un mezzo di identificazione meno efficace di due impronte digitali, oltre che di detta immagine. L’invecchiamento, lo stile di vita, la malattia o un intervento chirurgico possono infatti alterare le caratteristiche anatomiche del volto. Tuttavia, il regolamento di cui trattasi è stato adottato su una base giuridica errata 2 e, di conseguenza, secondo una procedura legislativa errata, vale a dire secondo la procedura ordinaria anziché una procedura legislativa speciale che imponga, in particolare, l’unanimità in seno al Consiglio. La Corte dichiara pertanto invalido il regolamento. Ciò posto, l’invalidazione del regolamento con effetto immediato sarebbe tale da produrre conseguenze negative gravi per un numero significativo di cittadini dell’Unione e per la loro sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per tale ragione, la Corte mantiene gli effetti del regolamento fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2026, di un nuovo regolamento, fondato sulla corretta base giuridica.


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