E' vessatoria ed abusiva la clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione se l'affare è stato concluso dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo con persona "riconducibile" al cliente.
Pubblicato il 25/03/24 00:00 [Doc.13147]
di Redazione IL CASO.it


di Luigi Polidoro, Avvocato

Questa la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 785 del 9 gennaio 2024.

Di seguito i punti salienti della motivazione:

- il cliente rivestiva la qualità di consumatore;

- il mediatore ha diritto alla provvigione solo se la conclusione dell'affare è l'effetto del suo intervento (principio di causalità adeguata);

- la clausola era formulata in modo estremamente ampio e generico, determinando un rinnovo tacito (ed indefinito) del contratto di mediazione;

- ciò faceva maturare la provvigione a prescindere dal nesso causale intercorso fra l’attività di mediazione e la conclusione dell’affare;

- si determinava pertanto uno squilibrio a carico del consumatore, con conseguente invalidità della clausola.

In allegato la decisione

 


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