Esenzione da revocatoria degli atti esecutivi di piani attestati ex art. 67 l.f.
Pubblicato il 10/07/16 06:33 [Doc.1316]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Pres. Ragonesi. Relatore Genovese.
Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento - Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano â Esclusione (fattispecie ante riforma del 2012)
Nella versione dellâart. 67, comma 3, lett. d) legge fall. antecedente la riforma (di cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), la verifica dei dati aziendali richiesta ai fini dellâesenzione dalla revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato (art. 67, comma 3, lett. d) legge fall.), doveva essere eseguita ex ante, esclusivamente allo scopo di verificare la ragionevolezza del piano di risanamento e non doveva essere caratterizzata (come invece richiesto dalla citata modifica normativa) da una vera e propria attestazione della veridicità dei dati medesimi e della fattibilità del piano.
Fallimento - Revocatoria fallimentare - Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f. nel testo ante d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - Valutazione del tribunale - Verifica della ragionevolezza del piano - Valutazione ex ante
Secondo la disposizione di cui allâarticolo art. 67, comma 3, lett. d) legge fall., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, la verifica del tribunale, una volta escluso il carattere fraudolento del piano e della attestazione, non può che essere mirata a verificare la ragionevolezza del piano di risanamento attraverso una valutazione ex ante della ragionevole possibilità di attuazione.
Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione per gli atti esecutivi posti in essere di un piano attestato di risanamento - Valutazione del giudice - Fattibilità economica - Manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati
à applicabile anche alla valutazione dellâapplicabilità dellâesenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi posti in essere in esecuzione di un piano attestato (art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. nel testo vigente anteriormente alle modifiche cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) il principio enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11497 del 2014, secondo il quale se il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica del piano di concordato preventivo, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità dei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di unâassoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.
Fallimento - Revocatoria fallimentare - Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f. nel testo ante d.l. 22 giugno 2012, n. 83 - Valutazione del tribunale - Verifica ex ante della ragionevolezza del piano
In tema di azioni revocatorie degli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, III co., lett. d), legge fall. (nel testo anteriore alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette a revocatoria fallimentare gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo. (Principio di diritto enunciato dalla Corte)
(Massime a cura di Franco Benassi)
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