Compensazione di crediti scaduti acquistati allo scopo di compensare il debito del cessionario nei confronti del fallito
Pubblicato il 10/07/16 12:58 [Doc.1317]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 25 gigno 2016. Pres. Alida Paluchowski. Est. D’Aquino.

Fallimento - Compensazione in sede di fallimento - Divieto per i crediti non scaduti acquistati dopo il fallimento - Estensione del divieto ai crediti scaduti acquistati allo scopo di compensare il debito del cessionario nei confronti del fallito

Il divieto di compensazione di cui all’art. 56, comma 2, legge fall. per i crediti non scaduti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento è applicabile anche ai crediti scaduti acquistati dopo l’apertura della procedura, presumendosi in entrambi i casi l’operazione di acquisto del credito posta in essere al solo fine di sottrarre alla falcidia concorsuale il credito del cedente liberando, nel contempo, il cessionario dalle obbligazioni contratte nei confronti della società fallita.


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