Ministero della Giustizia - Fase esecutiva delle procedure di sovraindebitamento: non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato
Pubblicato il 26/03/24 00:00 [Doc.13172]
di Redazione IL CASO.it


provvedimento 7 febbraio 2023

Per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, di cui agli artt. 71 e 81 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n.14/2019), nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato, di cui all’art.275 del medesimo Codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.

 

Provvedimento 7 febbraio 2023 - Procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 – fase esecutiva – regime fiscale. Rif. prot. DAG n.1784.E del 4.01.2023

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino


Oggetto: procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 – fase esecutiva – regime fiscale.
Rif. prot. DAG n.1784.E del 4.01.2023


-1. Con nota prot.113/S del 4 gennaio 2023 il Presidente della Corte di appello di Torino ha trasmesso il quesito formulato dal Tribunale di Torino volto a conoscere il regime fiscale a cui assoggettare la fase esecutiva delle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII) di cui al d.lgs. n.14/2019.

In particolare, è stato evidenziato che, con sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all’art.70, comma 7, CCII) e con sentenza di omologa del concordato minore (disciplinata dall’art.80, comma 2, CCII), “il giudice dichiara chiusa la procedura”, con il conseguente avvio di una fase esecutiva per la quale la cancelleria procede ad una nuova iscrizione a ruolo; analoga osservazione è stata formulata con riferimento all’art.270, comma 1, che prevede con sentenza l’apertura della liquidazione controllata.

Si chiede quindi di conoscere se, per la fase esecutiva delle procedure menzionate, sia dovuto un nuovo contributo unificato e, in caso affermativo, quale sia il relativo importo e se debba essere corrisposto dal ricorrente o se possa essere prenotato a debito.

Codesto Presidente, all’esito della verifica svolta presso gli uffici del distretto (operata in ossequio alla circolare DAG 67455.U del 14 aprile 2016), ha appurato che “il caso in questione non si è posto in tutti i Tribunali e che, dove si è verificato, si è riscontrata una modalità operativa non univoca”.

Ciò posto, si formulano le considerazioni che seguono.


-2. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delineate dal CCII, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83), già contemplate dalla l. n.3/2012 e ora collocate nel CCII nella parte prima, e precisamente nel titolo IV denominato “Strumenti di regolazione della crisi”, ivi occupando rispettivamente la sezione II e III del capo secondo, hanno natura concorsuale e sono volte entrambe a risolvere la situazione di inadempimento di una determinata categoria di soggetti debitori (individuati dall’art.2, comma 1, lett.c) del CCII) non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Alternativa a queste è la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, anche essa già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 del CCII, inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, che ha preso il luogo del fallimento.


-3. Passando ad una breve disamina delle principali caratteristiche delle procedure da sovraindebitamento, che vengono qui trattate nei loro aspetti essenziali, al fine di valutare come si colloca la loro “fase esecutiva” nel complessivo assetto degli istituti predetti, deve innanzitutto rilevarsi, in merito alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che la procedura, attivata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito OCC), prende avvio con il deposito di un piano di ristrutturazione dei debiti a contenuto libero che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67).

Al primo scrutinio, che involge i presupposti processuali e le condizioni dell’azione (giurisdizione, competenza e legittimazione) nonché le condizioni di ammissibilità di cui all’art.69, segue la fase dell’omologazione (art.70), in cui il giudice esamina le eventuali osservazioni dei creditori e formula un giudizio sul merito della proposta, con particolare riferimento alla fattibilità economica. Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all'omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento del credito dell’opponente in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata. Se invece l'omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto, soggetto a reclamo, e revoca le misure protettive concesse. La revoca dell'omologazione è consentita sia d'ufficio che su istanza del creditore, del pubblico ministero o di qualunque altro interessato, sempre in contraddittorio con il debitore, in caso di frode o inadempimento: in questi casi il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione controllata (artt.72-73).


La pubblicazione della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, come evidenziato da codesto ufficio giudiziario, determina la chiusura della procedura e l’avvio di una fase meramente esecutiva, disciplinata dall’art.71 CCII, che prevede: i) il deposito della relazione semestrale a carico dell'OCC sullo stato dell'esecuzione; ii) che il debitore debba provvedere direttamente alle vendite attraverso procedure competitive, avvalendosi di soggetti specializzati e secondo stime condivise con l'OCC, attuando forme di pubblicità che garantiscano la massima informazione e partecipazione degli interessati; iii) la cancellazione delle formalità pregiudizievoli insistenti sui beni oggetto di vendita con effetto purgativo; iv) la presentazione, a carico dell'OCC e sentito il debitore, di una relazione finale sull'esecuzione del piano, con conseguente pagamento del compenso spettante all'OCC, tenuto conto di quanto pattuito con il debitore medesimo; v) in caso di inadempimento parziale all'esecuzione del piano, la possibilità del giudice di indicare gli atti necessari per l'esatto adempimento.


Dunque, stando alla disciplina delineata dal codice, nel momento in cui interviene l’omologa si apre una fase che ha le caratteristiche di una appendice programmata della prima, in quanto volta alla mera attuazione di quanto in essa stabilito e in cui ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato deve essere compiuto dal debitore, sotto il controllo e la vigilanza dell’OCC, il quale, collaborando altresì all’esecuzione del piano, provvederà -nella fase conclusiva della procedura- a redigere una relazione finale, sentito il debitore, che dovrà presentare al giudice.


-4. Venendo all’esame del concordato minore, riservato a tutti i debitori menzionati dall'art. 2, c. 1, lett. c) CCII (imprenditori minori e professionisti) con esclusione dei consumatori (art.74), si osserva che questo, pur essendo concepito per situazioni di sovraindebitamento più complesse, caratterizzate in particolare dallo svolgimento di un’attività produttiva, riprende, anche per la fase esecutiva, lo schema della procedura sopra esaminata e, come questa, si conclude con sentenza di omologazione (art.80), soggetta a revoca con eventuale conversione della procedura in liquidazione controllata (artt.82-83).

 Al pari del concordato preventivo, di cui richiama la disciplina (l’art. 74, c. 4, dispone il rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato nella normativa sul concordato minore, alle disposizioni del concordato preventivo in quanto compatibili), il concordato minore tende al risanamento dell'attività attraverso la ristrutturazione del debito imprenditoriale o professionale, prevedendo solo in via subordinata la prospettiva liquidatoria.

Si caratterizza per la presenza di un accordo tra la maggioranza dei creditori aventi diritto al voto ed il debitore (art.79), raggiunta la quale il giudice, verificata preliminarmente l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano (intesa come l'idoneità, sulla base di un giudizio prognostico, a garantire il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata) pronuncia, con sentenza, il provvedimento di omologazione, disponendo la conseguente opportuna pubblicità con l'eventuale sua trascrizione (art.80).

La disciplina dell’esecuzione del concordato minore di cui all’art.81 CCII sostanzialmente ricalca in gran parte quella dettata per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteggiandosi anch’essa come una fase finalizzata ad attuare il dictum del concordato omologato che resta affidata al debitore, coadiuvato dall’OCC, che avrà altresì il compito di riferire al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione (art.82).

Anche in questo caso, dunque, la fase esecutiva non può ritenersi scissa rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta, essendo finalizzata proprio all'adempimento della proposta omologata.


-5. Venendo ora all’individuazione del regime fiscale applicabile, deve rammentarsi che, secondo l’impianto del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 9, comma 1), il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto “per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale”.

Ferma tale premessa, e considerato che la successiva “fase” di esecuzione di cui agli artt. 71 e 81 CCII, che prende avvio dopo la sentenza di omologa, per le caratteristiche innanzi descritte non introduce un nuovo procedimento, bensì rappresenta una fase attuativa di un’unica procedura che si instaura con il deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, per le quali il debitore sovraindebitato ha già assolto il pagamento del contribuito unificato, deve ritenersi che tale fase esecutiva non sia soggetta ad un nuovo pagamento.

Del resto, analoghe considerazioni sono già state svolte da questa Direzione generale nella circolare prot. DAG. 25043.U del 5/2/2021 con riferimento alla debenza del contributo unificato per l’attuazione del concordato preventivo (la cui disciplina, come detto, è richiamata dal concordato minore), in cui, aderendo all’impostazione prospettata sia dall’Ufficio legislativo, sia dall’Ispettorato, è stato evidenziato che “alla chiusura della procedura di concordato preventivo - coincidente con la pubblicazione del decreto di omologazione - fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva, rimessa al debitore, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, la cui natura giurisdizionale (presupposto essenziale del contributo unificato) è del tutto controversa” (…) l'eventuale commistione di più fasi di diversa natura nell'ambito di una sequenza procedimentale complessa, non esclude affatto l'unitarietà della medesima; in sostanza, dunque, pur nell'ipotesi in cui debba attribuirsi natura contenziosa alla fase di omologazione del concordato, così come allo strumento di cui all'articolo 185, comma 5, della legge fallimentare, non può per ciò solo trarsi il sillogismo che dette fasi costituiscano procedimenti autonomi”.


In conclusione, nella citata circolare è stato affermato che “in difetto di un intervento normativo di segno contrario (…), deve ritenersi che al quesito indicato in apertura «se, nell'ambito della procedura di concordato preventivo sia dovuto o meno, e in quale misura, un ulteriore contributo unificato anche per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato» debba darsi risposta negativa”.


-6. Da ultimo, con riferimento alla liquidazione controllata del sovraindebitato possono formularsi analoghe conclusioni.

La procedura di liquidazione del patrimonio, come già detto alternativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore, è una procedura attivabile non più solo dal debitore quando si trovi in stato di sovraindebitamento, ma anche dai creditori, quando il debitore versi in stato di insolvenza ed anche quando siano già pendenti procedure esecutive individuali ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza (art. 268, commi 1 e 2); inoltre, a fronte di apposita istanza dei soggetti legittimati, può essere attivata –come visto- a seguito della conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore nel caso di revoca dell’omologazione, per inadempimento o frode del sovraindebitato.

La procedura liquidatoria, come la liquidazione giudiziale, prevede lo spossessamento dell'intero patrimonio del debitore (pur con le esclusioni indicate dalla norma: art.268, comma 4) che, dal momento dell'apertura, viene amministrato dal liquidatore nominato dal Tribunale.

A seguito del deposito della domanda, il tribunale, valutata l’assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell’insolvenza, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza, procede alla nomina degli organi della medesima, e cioè il giudice delegato e il liquidatore, e detta i provvedimenti per l’ulteriore corso (art.270).

Il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, anche l’elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria. (art.273).

L’esecuzione del programma di liquidazione è affidata al liquidatore ed è disciplinata dall’art.275.


La relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, afferma espressamente, con riferimento all'art. 275, che la norma “disciplina l’ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell’apertura della liquidazione controllata e dell’attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all’OCC incaricato dal debitore, dell’amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi, pena la revoca dell’incarico, con perdita o riduzione del compenso. Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso”.


È evidente che, anche in questo caso, la “fase” esecutiva che segue la sentenza di cui all’art.270, comma 1, in cui il liquidatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione del patrimonio, non contempla l’avvio di una nuova procedura, bensì si innesta sulla procedura di liquidazione controllata già pendente e mantiene fermo il controllo giudiziale in merito alla conformità tra gli atti dispositivi compiuti e il programma prestabilito.

Una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto presentato dal liquidatore, il giudice dichiara chiusa la liquidazione controllata con decreto (reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 124).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve ritenersi che, analogamente a quanto affermato per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato preventivo, anche l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato non è soggetta al pagamento di un ulteriore contributo unificato, in quanto il ricorrente ha già assolto il pagamento del dovuto al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura di cui all’art.268.


In conclusione, deve rispondersi al quesito formulato nel senso che per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, di cui agli arrt. 71 e 81 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n.14/2019), nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato, di cui all’art.275 del medesimo Codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.


Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Torino ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, 7 febbraio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

Fonte:https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_22_0.page?contentId=IGC415748&previsiousPage=mg_1_8_1

 

 


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