Tribunale di Ancona - Condanna della banca terza pignorata alla refusione delle spese di iscrizione a ruolo del pignoramento
Pubblicato il 03/04/24 09:27 [Doc.13177]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Giandomenico Frittelli.

Procedura esecutiva – pignoramento presso terzi – tardiva dichiarazione del terzo – violazione dei termini ex art. 543 c.p.c. – condanna alle spese di iscrizione a ruolo – applicabilità

La banca terza pignorata che manchi di trasmettere la dichiarazione di credito nel termine di dieci giorni (art. 543, n. 4, c.p.c.), inviandola addirittura dopo lo spirare del termine dei trenta giorni ex art. 543, co. IV, c.p.c., pur in presenza di solleciti inviati a mezzo PEC dal creditore procedente, deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dal creditore per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

Infatti, ove il creditore procedente avesse avuto tempestiva contezza della dichiarazione del terzo, avrebbe potuto valutare se procedere o meno con l’iscrizione a ruolo: attività che, invece, si trova costretto ad effettuare “al buio” allorquando la banca pignorata ritardi la comunicazione oltre il termine di 30 gg di cui all’art. 543, co. IV, c.p.p., successivamente facendo pervenire dichiarazione negativa.

 


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