Notifica del controricorso in Cassazione: prova della consegna del piego raccomandato ed esibizione della stampa del servizio on line delle Poste Italiane
Pubblicato il 09/04/24 09:04 [Doc.13198]
di Redazione IL CASO.it


Processo civile – Notificazione – A mezzo posta – Prova - Stampa di pagina del servizio on line delle Poste Italiane attestante l’avvenuta consegna del piego

La Corte di cassazione ribadisce che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna del piego, la data e l’identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità dell’esperito rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per l’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta.

È stato pure statuito che il deposito dell’avviso di ricevimento non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa di una pagina del servizio on line delle Poste Italiane attestante l’avvenuta consegna del piego, giacché solamente il timbro postale apposto sull’avviso fa fede della regolarità della notificazione.


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