Appello Firenze - Sulla nullità dei tassi con rinvio all'EURIBOR in conseguenza delle decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016
Pubblicato il 18/04/24 09:04 [Doc.13238]
di Redazione IL CASO.it


Corte Appello Firenze, sentenza 15 aprile 2024, n. 720, Presidente Delle Vergini, estensore Nannipieri

Mutuo e finanziamento in genere – rinvio al parametro EURIBOR – nullità in conseguenza delle decisioni della Commissione UE su pratiche collusive mercato EIRD - insussistenza

La determinazione nei contratti di mutuo dei tassi di interesse attraverso il rinvio ai parametri EURIBOR non può ritenersi affetta da nullità in conseguenza delle decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 sul caso AT.39914, relative a pratiche collusive finalizzate a distorcere il prezzo dei prodotti finanziari EIRD nel periodo 2005-2008, posto che le condotte anticoncorrenziali sanzionate avevano ad oggetto un distinto mercato di peculiari prodotti finanziari, non erano in alcun modo dirette a favorire le banche nell’erogazione dei mutui, gli operatori coinvolti avevano di volta in volta “comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell’EURIBOR”, con un potenziale ma non accertato effetto di “manipolazione” che poteva risolversi a seconda dei casi anche in un pregiudizio per la stessa banca mutuante e quindi, conclusivamente, il mutuo in nessun caso può qualificarsi quale intesa a valle in collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte.

 


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